"Edilizia Libera" il Decreto è Legge

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole sull'edilizia


Ancora un cambio di rotta in materia edilizia.  Con il decreto legislativo n. 222/2016 in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.In pratica viene ampliato l’elenco delle attività che non necessitano di autorizzazioni o comunicazioni (cosiddetta edilizia libera), mentre vengono individuate nuove attività rientranti nella Scia (segnalazione di inizio attività). Il nuovo testo di legge  – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26.11.2015 suppl. ordinario n. 52. –  individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Nell’allegato aldecreto, viene indicato (quasi caso per caso) il regime amministrativo da applicare: ossia cosa serve a livello autorizzativo per fare una determinata opera privata. In pratica – come illustrato dal portale Laleggepertutti.it – nella tabella vengono elencate le attività che rientrano nel regime dell’edilizia libera (e che, quindi, non richiedono autorizzazioni amministrative), quelle che richiedono la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata), la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e il permesso di costruire.

Il decreto legislativo non si occupa solo di edilizia, ma anche di autorizzazioni per attività commerciali e assimilabili (commercio su area privata o pubblica, strutture ricettive e stabilimenti balneari, sale gioco, autorimesse, panifici, lavanderie, tintorie, arti tipografiche, attività di spettacolo e intrattenimento, ecc.) e per ambiente (gestione rifiuti, inquinamento acustico, scarichi idrici, ecc.). In questa sede ci occuperemo solo del primo dei tre aspetti, quello relativo all’edilizia privata. Vediamo cosa cambia.Innanzitutto viene stabilito che i Comuni non possono imporre autorizzazioni e altri titoli abilitativi di maggior peso rispetto a quelli richiesti dalla legge: ciò per garantire una uniformità di trattamento su tutto il territorio italiano. Insomma, nessuna sorpresa a livello locale dove il Comune non potrà avere “la propria disciplina”. Chi si adegua alla legge non dovrà essere soggetto a ulteriori comunicazioni imposte dall’ente.

I regimi amministrativi, in materia di edilizia, indicati dal provvedimento sono quattro: attività di edilizia libera; comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila); segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche in alternativa al permesso di costruire; permesso di costruire.

Uno schema riassuntivo delle varie attività viene effettuato dal portale Laleggepertutti.it Rientrano nella fattispecie dell’edilizia libera (senza obbligo di  comunicazione di inizio lavori):

manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
interventi di installazione di pompe di calore di potenza termica inferiore a 12 kW;
installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici;
pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità;
realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro;
installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Rientrano invece nella Cila:

il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio;
manutenzione straordinaria leggera: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti di edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi compresa l’apertura di porte interno o lo sposamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. Dunque sono soggetti a Cila gli interventi che: 1) non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso; 2) non modifichino la sagoma e i prospetti dell’edificio; 3) non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
restauro e risanamento conservativo leggero: interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso compatibili con essi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costituitivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso.
Rientrano invece nella Scia alternativa al permesso di costruire con inizio dei lavori fissato a 30 giorni dalla sua presentazione:

ristrutturazioni pesanti,
interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali,
ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi.
Infine il permesso di costruire resta necessario per la nuova costruzione di manufatto edilizio.

Il soggetto che ha presentato la Scia o che è titolare del permesso di costruire può richiedere il certificato di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori o presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista.

Quando la tabella indica:

la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico;
la Scia: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente;
la Scia unica: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica Scia allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente;
la SCIA condizionata ad atti di assenso: qualora l’attività oggetto di Scia sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla Scia. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato;
l’autorizzazione: è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso.

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