Testamento, quello che c'è da sapere 📝
1. I requisiti per fare testamento
Affinché un testamento sia valido è necessario che colui che redige il testamento (testatore), al momento della redazione, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere.
Una persona che sia stata oggetto di una sentenza di inabilitazione può quindi validamente disporre per testamento.
La legge nulla stabilisce in riferimento ai beneficiari di amministrazione di sostegno. In linea di principio, se il decreto di ammissione all’amministrazione di sostegno non prevede l’espressa esclusione della possibilità di fare testamento, il soggetto conserva questa possibilità che verrà meno nel caso in cui il giudice riconosca la sua incapacità di intendere e di volere.
2. Il contenuto del testamento
Abbiamo visto che il testamento, in ogni sua forma, è l’atto con il quale un soggetto dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Si tratta pertanto di un atto principalmente di natura patrimoniale.
Il testamento può contenere anche disposizioni rilevanti sotto il profilo giuridico benché di natura non patrimoniale, ad esempio è possibile il riconoscimento di un figlio naturale.
Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso (esortazioni a determinati comportamenti come ad esempio a tenere delle messe in suffragio, altro).
3. L’istituzione di erede
L’istituzione di erede è il contenuto tipico di un testamento e comporta la successione del beneficiario nella posizione attiva e passiva già facente capo al defunto (e quindi nei beni, nei crediti ma anche nei debiti).
La successione potrà riguardare:
- l’intera posizione attiva e passiva già facente capo al defunto (nel caso di nomina di un unico erede);
- una quota della posizione attiva e passiva (nel caso di nomina di due o più eredi).
Alcuni esempi di istituzione di erede:
- “Nomino mio unico erede il sig. Mario Rossi”
- “Nomino miei eredi i miei figli Mario e Marco Rossi, in parti uguali tra di loro”
- “Nomino miei eredi il sig. Mario Rossi per la quota di un terzo e il sig. Marco Bianchi per la quota di due terzi”
L’istituzione di erede è normalmente incompatibile con il lascito di beni determinati (tranne nel caso in cui si riesca a desumere dal testamento che il testatore intendeva lasciare un certo bene o certi determinati beni come se fossero una quota del suo patrimonio).
Ad esempio:
- “Lascio al sig. Mario Rossi tutti i beni immobili e al sig. Marco Bianchi tutti i restanti beni”
Risulta qui sopra evidente la volontà del testatore di disporre per intero del suo patrimonio e come i beneficiari siano chiamati all’eredità nella qualità di eredi pro-quota. In questo caso la determinazione della quota ereditaria avverrà anziché a priori, a posteriori.
4. L’attribuzione di legato
Il legato è una disposizione testamentaria con la quale chi redige il testamento attribuisce a un soggetto un bene o un diritto determinato. Il beneficiario di un legato è detto legatario.
Alcuni esempi di valida attribuzione di un legato:
- “Lego a Mario Rossi la mia casa di Roma”
- “Lego a Marco Bianchi la somma di 10.000 euro”
5. La differenza fondamentale tra legato e istituzione di erede
Riguarda il regime di responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto:
- il legatario, infatti, al contrario dell’erede, nonrisponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio e i creditori del defunto potranno far valere le proprie ragioni solo nei limiti del valore del bene oggetto del legato.
- il bene ricevuto dal legatario non necessita di essere espressamente accettato, potrà però sempre rinunciarvi (proprio la limitazione della responsabilità patrimoniale del legatario). Al contrario l’eredità per essere acquisita deveessere sempre accettata
6. Attenzione ai diritti dei leggittimari
Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una "quota di eredità, “detta legittima”, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni.
Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile.
Tabella delle quote di legittima e le corrispondenti quote disponibili al testatore previste dalla legge:
Legittimari
|
Quota di patrimonio Legittima
|
Quota di patrimonio disponibile al testatore
|
Figlio
(in assenza di coniuge)
|
1/2 al Figlio
|
1/2
|
Più figli
(in assenza di conuige)
|
2/3 ai Figli (da dividersi in parti uguali)
|
1/3
|
Coniuge
(in assenza di figli)
|
1/2
|
1/2
|
Concorso tra figlio e coniuge
|
1/3 al Coniuge
1/3 al Figlio
|
1/3
|
Concorso tra più figli e coniuge
|
1/4 al Coniuge
1/2 ai Figli (da dividersi in parti uguali)
|
1/4
|
Ascendenti
|
1/3 agli Ascendenti
|
2/3
|
Concorso tra ascendenti econiuge
|
1/2 al Coniuge
1/4 agli Ascendenti
|
1/4
|
7. Le tipologie di testamento
Il nostro ordinamento prevede tre diverse tipologie di testamento ordinario:
- il testamento pubblico, ovvero per atto di notaio;
- il testamento olografo, ovvero per mano dello stesso testatore;
- il testamento segreto, che è in parte un atto del testatore e in parte del notaio. (Può essere scritto oltre che dal testatore anche da terzi e anche con mezzi meccanici, la carta su cui sono riportate le disposizioni testamentarie o quella che le contiene deve essere sigillata e consegnata a un notaio, che provvede a scrivere sulle medesime o su un ulteriore involucro che le contenga, il verbale di ricevimento).
Il testamento segreto è scarsamente utilizzato ed è sostituito, generalmente, dal deposito fiduciario del testamento olografo (e cioè dal deposito del testamento olografo presso un soggetto di fiducia)
È opportuno precisare che
tutti i testamenti, a prescindere dalla loro forma,hanno lo stesso valore:
- è pertanto sufficiente un testamento olografo per revocare un precedente testamento pubblico;
- il testamento fatto dal notaio ha di fattolo stesso valore di un testamento olografo.
8. Il testamento pubblico
Il testamento pubblico viene redatto alla presenza di due testimoni direttamente dal notaio il quale provvede a trascrivere le volontà del testatore (il termine “pubblico” quindi non significa che il contenuto del testamento sarà divulgato, ma che sarà redatto da un pubblico ufficiale, il notaio).
- il testamento pubblico ha lo stesso valore, sul piano giuridico, di un testamento olografo e può pertanto essere da questo revocato.
- Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento sarà conservato tra gli atti di ultima volontà ricevuti dal notaio, finché in attività, e successivamente presso l’Archivio Notarile.
Il principale vantaggio del testamento pubblico rispetto a quello olografo sta proprio nellaspecifica competenza in materia successoria delnotaio che potrà suggerire le soluzioni migliori per raggiungere il risultato voluto dal testatore, nel rispetto della normativa vigente, evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le norme di legge.
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico,appena gli è nota la morte del testatore:
- Comunica l’esistenza dello stesso agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
- Provvede poi alla pubblicazione del testamento mediante la redazione di un verbale per il passaggio dello stesso dagli atti di ultima volontà agli atti tra vivi.
Da questo momento si potrà dare piena esecuzione al testamento.
9. Il testamento olografo
Il testamento olografo è il testamento redattodirettamente dal testatore. Per essere valido è necessario che:
- sia datato e sottoscritto
- che l’intero suo contenuto sia scritto di pugno, cioè a mano, dal testatore. (Non si possono quindi usare strumenti di scrittura meccanici o elettronici, quali ad esempio la macchina da scrivere o il personal computer, né può essere scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo).
- Non ci sono requisiti specifici per quanto riguarda il supporto sul quale redigere il testamento (in particolare non è necessario utilizzare carta da bollo o altri supporti con particolari caratteristiche)
- È opportuno per evitare possibili questioni interpretative della volontà, che ogni nuovo testamento contenga la dichiarazione espressa di revoca dei testamenti precedenti.
Consigli per una corretta redazione del testamento olografo
- Il testamento è un atto individuale e pertanto ènullo il testamento fatto congiuntamente da più persone (testamento congiuntivo). Per evitare ogni contestazione, un singolo foglio deve contenere Il testamento di una sola persona
- Il testamento è un atto sempre revocabile. Sono nulli tutti i patti in forza dei quali il testatore si obbliga a non modificare un testamento oppure a disporre in favore di taluno
- al coniuge spettano, quale parte della legittima, il diritto di abitazione sulla residenza familiare e il diritto di uso della mobilia che la arreda. Questi diritti derivano dalla legge e pertanto non è necessario che il testatore ne faccia menzione affinché il coniuge ne possa godere
10. La pubblicazione del testamento olografo
Non appena ha notizia della morte del testatore, chi sia in possesso di un testamento olografo affidatogli in custodia dal testatore, deve presentarlo (in originale e non in fotocopia) a un notaio per la pubblicazione.
Nel caso in cui il testamento olografo sia depositato presso un notaio, sarà lo stesso notaio depositario, su richiesta degli interessati (previa la presentazione di un estratto dell’atto di morte), a provvedere alla pubblicazione mediante la redazione del relativo verbale in forma di atto pubblico.
La pubblicazione consiste nella redazione, da parte del notaio incaricato, di un verbale nella forma di atto pubblico (cui devono obbligatoriamente partecipare due testimoni), in cui :
- viene descritto lo stato del testamento
- devono essere integralmente riprodotte le disposizioni di ultima volontà del testatore
- devono essere inoltre allegati il documento testamentario originale e un estratto dell’atto di morte.
Dopo la pubblicazione potrà essere data piena esecuzione al testamento.
11. La conservazione del testamento olografo
A differenza di quanto previsto per il testamento pubblico per il testamento olografo non esistono modalità obbligatorie per la sua conservazione. Può essere pertanto conservato dallo stesso testatore.
Per evitare che dopo la morte il proprio testamento possa non essere trovato o possa essere alterato o distrutto (magari da un soggetto che, escluso dalla successione testamentaria, sarebbe invece beneficiario nel caso in cui si aprisse la successione legittima). E’ opportuno depositare il testamento presso un soggetto di fiducia, spesso un notaio (poiché per la sua pubblicazione bisogna poi rivolgersi proprio a un notaio).
Nonostante il deposito fiduciario di testamento olografo non sia espressamente disciplinato dalla legge, nella prassi si osservano i seguenti comportamenti, posti sopratutto a tutela del testatore:
- il notaio depositario, vivente il testatore, non rilascia informazioni sulla presenza o meno presso il suo studio di un testamento olografo in deposito fiduciario
- il notaio depositario, morto il testatore, rilascia informazioni sulla presenza o meno presso il suo studio di un testamento olografo in deposito fiduciario solo previa presentazione di un estratto dell’atto di morte
- il testatore potrà sempre ritirare il proprio testamento olografo conservato dal notaio, ma per ovvie ragioni potrà farlo soltanto di persona. Si ricorda comunque che per revocare un testamento non sono necessari il suo ritiro e la sua distruzione materiale: è sufficiente redigere un nuovo testamento con il quale disporre espressamente la revoca del testamento precedente.
12. Come sapere se esiste un testamento
Se si ritiene che un soggetto abbia lasciato un testamento pubblico oppure un testamento olografo affidato a un notaio, ma non si sa esattamente presso quale notaio, si potrà fare un’apposita richiesta, accompagnata da un estratto dell’atto di morte:
- al Consiglio Notarile distrettuale il quale provvederà a diramare la richiesta a tutti i notai del distretto.
- anche all’Archivio Notarile, che conserva gli atti e i testamenti depositati dai notai che hannocessato la propria attività.
- al Registro Generale dei Testamenti (che ha sede presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili di Roma) che consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero. Ma non si potrà sapere se il soggetto deceduto ha redatto un testamento olografo non depositato formalmente presso un notaio e non ancora pubblicato o che si trovi ancora in deposito fiduciario presso un notaio o presso un altro soggetto.
13. La revoca del testamento
Il testamento è un atto sempre revocabile a prescindere dalla forma in cui è redatto. Un testamento si può revocare in vari modi.
- Con un successivo testamento. E’ opportuno che il nuovo testamento, con le nuove disposizioni, contenga la menzione “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.
- Con un apposito atto notarile con cui il testatore, (in presenza di due testimoni), dichiara di voler revocare la disposizione precedente.
- Un testamento olografo può anche essere revocato con la distruzione volontaria da parte del testatore, ad esempio strappando o bruciando il foglio che lo contiene. Se il testamento olografo è stato redatto in più originali devono essere distrutti tutti gli originali esistenti.
- È infine prevista, in caso di esistenza o sopravvenienza di figli o discendenti, una revoca di diritto del testamento fatto da colui che al tempo della disposizione non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti.
Commenti
Posta un commento